LEGGE DI STABILITA' 2014: MISURE FISCALI PER IL LAVORO E LE IMPRESE (DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE)

La detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, era pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non superava 8.000 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non poteva essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non poteva essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo era superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo era superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spettava per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Ora con la Legge di Stabilità 2014 le detrazioni vengono riformulate in:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.510 euro, aumentata del prodotto tra 330 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a
8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.510 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 40.000 euro.




Viene abrogata la detrazione pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

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